Art. 3.
(Modifica all'articolo 15 della legge 5 agosto 1978 n. 468).

      1. Il primo comma dell'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468, è sostituito dal seguente:

      «Nel mese di agosto, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento la relazione previsionale e programmatica per l'anno successivo, la quale, in apposita sezione, contiene un'illustrazione del quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con un'analitica dimostrazione delle variazioni rispetto alle previsioni dell'anno precedente, nonché informazioni sulla parte discrezionale di spesa».